Nel precedente articolo, “Come rottamare l’auto: pratiche ed iter burocratico”, abbiamo visto i vari passi che avvengono quando si rottama un auto e dove rivolgersi. Ora ci occuperemo dell’aspetto normativo e documentale che tale aspetto comporta.
Una volta che rottamiamo l’auto viene inviato al PRA la richiesta di radiazione ovvero la cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico (Pra). Questa operazione è indispensabile per esonerare il titolare del veicolo dal pagamento del bollo e, di norma, coincide con la fine della vita del veicolo.
L’avvenuta radiazione deve essere comunicata al Pra, e può essere disposta per uno dei seguenti motivi:
- demolizione
- esportazione all’estero
- cancellazione d’ufficio
E’ importante che venga inviata la richiesta di radiazione al Pra prima della scadenza del bollo, altrimenti si è obbligati al versamento del bollo anche per il periodo successivo. Al Pra devono essere presentate le targhe, la carta di circolazione ed il certificato di proprietà (ovvero il foglio complementare). In luogo dei documenti eventualmente smarriti o distrutti va presentata la relativa denuncia.
Vediamo ora cosa comporta e che cosa presentare a secondo dei motivi su menzionati. In caso di:
demolizione ovvero la distruzione fisica del veicolo, dato che i rottami d’auto sono elementi altamente inquinanti, il loro smaltimento viene disciplinato con il decreto legislativo 22 del 5 febbraio 1997 che riguarda i rifiuti pericolosi. Pertanto chi intende demolire un veicolo non può fare da sé, ma deve consegnare il mezzo a un centro di raccolta autorizzato oppure al concessionario automobilistico.
Resta, invece, al proprietario del veicolo l’onere di effettuare “in proprio” la cancellazione dal Pra nel caso di definitiva esportazione all’estero.
Se l’auto viene esportata, occorre annotare la radiazione al Pubblico registro automobilistico (Pra). In questo caso è lo stesso proprietario che deve occuparsene subito. Al Pra vanno riconsegnate le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà. Dopodiché si consegna allo straniero il certificato di proprietà con l’annotazione della definitiva esportazione all’estero. Esattamente, il nome della pratica è: “Cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero”.
Infine se non viene pagato il bollo per tre anni consecutivi, l’Aci notifica al proprietario la richiesta di pagamento. Se entro 30 giorni dalla notifica non viene regolarizzata la situazione dei bolli arretrati, il veicolo viene cancellato d’ufficio dagli archivi del Pubblico registro automobilistico. Gli organi di Polizia provvederanno al ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione. Le autorità competenti provvederanno anche al recupero delle somme arretrate dovute per le tasse automobilistiche. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al ministero delle Finanze.