Autovelox cosa c’è da sapere

autoveloxCon la voce autovelox ci si riferisce a dispositivi elettronici di controllo che rilevano il superamento del limite di velocità consentito o imposto dal Codice della Strada. Le apparecchiature possono essere “mobili” con la presenza dell’operatore di polizia, oppure “automatici“, senza la presenza dell’operatore di polizia.

La legge italiana regolarizza l’uso di tali dispositivi prescrivendo che tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.  Le ultime disposizioni introdotte dal decreto legge impongono l’obbligo di presegnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse, ma anche per quelle mobili. Restano esclusi dall’obbligo di presegnalazione soltanto i dispositivi di rilevamento mobili installati a bordo dei veicoli di servizio della polizia. Le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell’art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, sono 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento e 80 metri su tutte le altre strade. Il Codice della Strada prevede, in via generale ed ove possibile, la contestazione immediata dell’infrazione.

Tutte le apparecchiature in uso devono essere omologate ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciò che garantisce il corretto funzionamento dell’autovelox è la cosiddetta “taratura“; questa operazione deve essere effettuata con cadenza periodica da un ente diverso dall’ente responsabile della strada o a cui appartiene l’organo accertatore delle infrazioni. Dotato della apposita qualifica di ente certificatore, secondo le norme europee valevoli per tutti gli strumenti di misura.

I dispositivi di rilevamento elettronico della velocità possono essere installati sulle autostrade, sulle strade extraurbane e sulle altre strade preventivamente individuate con decreto prefettizio (art. 4 DL 121/2002, conv. L. 168/2002). Gli estremi del decreto devono essere indicati nel verbale di contestazione. Le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale.

 L’installazione degli apparecchi in questione deve avvenire sulla base dei seguenti parametri:

  • un elevato livello di incidenti stradali sul tratto di strada interessato;
  • l’ impossibilità o difficoltà accertata di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni di traffico.

Detti criteri sono tassativi, e finalizzati a garantire che il dispositivo elettronico sia utilizzato come concreto strumento di contrasto e limitazione degli incidenti stradali e non allo scopo di incrementare le entrate patrimoniali dell’ente (Comune,Provincia, o altro). Nel caso di posizionamento di autovelox in luoghi apparentemente privi di tali caratteristiche, varrebbe dunque la pena verificare, con gli organi competenti, l’effettiva sussistenza dei presupposti per il controllo remoto della velocità.

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