La questione relativa alla scadenza del bollino blu è molto delicata, anche perché la normativa in atto non è di agevole lettura e, soprattutto, si pone il problema della validità nei casi interregionali. Comunque, cerchiamo di vedere, in un contesto generale, a quali sanzioni si va incontro se il bollino blu risulta scaduto.
Se si circola con il bollino blu scaduto, la sanzione è stabilita dall’art. 7 c.13 (mancata osservanza della sospensione) del codice della strada ed è pari a 71,00 euro, per la maggior parte dei comuni.
Se vengono riportati importi inferiori, vuol dire che non sono stati aggiornati. Vi sono però delle eccezioni, come ad esempio Ferrara, in cui le sanzioni possono variare da 30 a 180 euro. Di norma, però, anche qui l’importo che va a gravare su chi è stato multato è pari a 71,00 euro. Una volta emessa la sanzione, è necessario che ci si rechi presso,o si contatti via fax o posta, l’ente che ha emesso la contravvenzione entro un periodo che di solito è pari a 15 giorni, con una certificazione che attesti che si è provveduto alla mancanza (quindi è stato rinnovato il bollino).
La validità temporale del bollino blu è di 12 mesi per i veicoli immatricolati dal I Gennaio 1988, 6 mesi per quelli immatricolati precedentemente (direttiva ministeriale 7/7/98 all’art.7). Questa direttiva vale per tutti i comuni, le provincie e le regioni.
Le linee guida riportato in questo articolo hanno validità generale ed è dunque consigliato accertarsi delle esatte direttive che vigono in ogni singolo comune, andando a consultare il suo sito web.