Il bollino di colore blu, che va affisso sul parabrezza di una vettura, certifica che il veicolo in questione è stato sottoposto al controllo sulle emissioni inquinanti da imprese autorizzate. La sua durata è pari a sei mesi per i veicoli immatricolati prima del I Gennaio 1988 e pari ad un anno per quelli immatricolati successivamente alla suddetta data (direttiva ministeriale 07/07/98).
Una questione che merita un chiarimento è quella relativa al momento in cui fare il bollino blu per la prima volta. La direttiva 07/07/98, infatti, impone l’obbligo del bollino blu dopo il quarto anno di immatricolazione, mentre i comuni di Roma (qui anche ciclomotori e motocicli necessitano il controllo) e di Ferrara lo prevedono solo dopo il primo anno; Mantova invece mantiene l’obbligo al quarto anno, con la condizione che non si superino i 98000 Km (in quel caso il bollino blu va fatto prima del termine previsto); Torino richiede la presenza di un bollino verde da affiancare a quello blu; Ravenna permette a chi risiede fuori dall’Emilia Romagna di circolare senza bollino blu.
Un’altra incertezza relativa alla normativa si incontra all’art.5, che prevede che il bollino blu abbia validità nazionale.
Il problema è che, mentre i controlli condotti sui veicoli a doppia alimentazione (ad esempio benzina e gpl) devono essere fatti su entrambi i combustibili in tutta Italia, i comuni di Ferrara e di Forlì prevedono il controllo solo sul combustibile che viene utilizzato maggiormente.
A questo punto è chiaro che ci si può trovare in una situazione di ambiguità nel momento in cui una vettura a doppia alimentazione, con bollino blu emesso in uno dei due comuni sopracitati, transiti in un comune che prevede il controllo su entrambi i combustibili.
Il modo migliore per evitare qualsiasi problema è quello di contattare il comune in cui ci si intende recare, o di consultarne il sito web, e ottenere informazioni in merito.