Parcometri come muoversi

sosta a pagamentoNelle strade italiane, la vista dei parcometri e delle strisce blu è ormai una prassi comune.  I parcometri o parchimetri sono dei dispositivi alimentati a corrente o ad energia solare in cui l’automobilista che intende sostare nelle zone contraddistinte dalle strisce blu, ovvero le zone con sosta a pagamento, deve inserire una quota in monete corrispondente alla durata della sosta.

Il parcometro rilascerà un tagliando che va esposto in maniera visibile sul cruscotto dell’automobile in sosta.

L’art.7 del Codice della Strada conferisce ai Comuni l’autorità di regolamentare, per mezzo di ordinanze del Sindaco, l’istituzione della sosta a pagamento  contrassegnate dalle famigerate strisce blu, in apposite aree assegnate a parcheggio pubblico. Le aree di sosta non a pagamento sono contraddistinte da strisce bianche. La Giunta Comunale delibera quali luoghi ed il pagamento da riscuotere mediante dispositivi di controllo, i parcometri. Le relative tariffe devono essere in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo anche con la Presidenza del Consiglio ed il Dipartimento delle aree urbane.

L’utilizzo dei dispositivi elettronici è avvenuto nei primi anni del 2000 in precedenza esisteva il grattino, un biglietto cartaceo con indicate le ore di sosta, che andavano grattate con una moneta. Questo poteva comportare disagio in quanto il grattino era si venduto in varie rivendite ma spesso in misura limitata tale da non trovarli oltre a dover andare in giro per negozi in cerca di chi li rivendeva. Il parcometro invece ha semplificato il pagamento della sosta. Uno  dei problemi più ricorrenti è il parcometro non  funzionante. In tal caso, bisogna ritornare al tempo che fù, ricercando nella zona del parcheggio una rivendita che abbia a disposizione il famoso grattino. La mancata esposizione del tagliando di sosta comporta una multa in denaro ma non la decurtazione di punti dalla patente.

 Il codice della strada (art.201) prevede che il verbale contenga estremi precisi e dettagliati della violazione, in mancanza di ciò si potrebbe contestare:

  •  una indicazione troppo generica del luogo dell’infrazione, ad esempio la via senza il numero civico;
  •  nel caso di sosta sulle strisce blu, la mancata indicazione di quando il tagliando di pagamento del parcheggio a tempo era scaduto

La violazione poi, ci deve essere contestata immediatamente (art.200 Codice della Strada) e quando non è possibile, il verbale deve indicare i motivi che hanno impedito all’ufficiale di polizia o all’ ausiliario del traffico di contestarci immediatamente la violazione. I termini per presentare ricorso ad una multa, che riteniamo sia ingiusta, è di 60 giorni dalla notifica e si può trasmettere sia al Prefetto che al Giudice di Pace.

Nel caso di rigetto da parte del Prefetto si hanno soltanto 30 giorni per poter ricorrere al Giudice di Pace. Per poter presentare il ricorso nei termini previsti dalla legge non bisogna avere effettuato il pagamento della sanzione, infatti il pagamento della multa preclude la possibilità del ricorso in quanto si accetta la sanzione. La procedura per contestare la multa al Prefetto è esente da qualsiasi spesa mentre la presentazione al Giudice di Pace comporta il pagamento di un contributo e va presentata in marca da bollo. Un consiglio utile è quello di ricorrere prima al Prefetto e soltanto dopo, se l’esito è stato negativo, rivolgersi al Giudice di Pace.

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