Novità in merito alla normativa che disciplina la tanto temuta patente a punti, difatti sembrano essere state introdotte alcune importanti modifiche che impediscono la decurtazione dei punti sulla patente se, al momento della segnalazione, non è stato identificato il soggetto alla guida della vettura.
Non si accettano più decurtazioni selvagge, quindi, se non si ha la certezza di riconoscere colui che si trova al volante, in questi casi però, può essere comunque applicata una muta e spetterà poi all’automobilista stesso comunicare i dati del conducente che ha commesso l’infrazione, pena l’applicazione di un ulteriore sanzione proprio come è stato stabilito dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.16276.
La sentenza scaturisce dal ricorso di un romano che si era rivolto ai Supremi Giudici dopo che gli erano stati decurtati dei punti in seguito alla presunta commissione di un’infrazione, all’automobilista romano, infatti, dopo pronuncia del tribunale è stata applicata unicamente la doppia sanzione scaturente da infrazione e mancata notifica.
A confermare tale condizione la sentenza n. 27 in cui la Consulta che aveva chiaramente espresso che: «l’illegittimità, per contrarietà al principio di ragionevolezza, dell’art 126 bis del Codice della strada, nella parte in cui disponeva che, in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione alla guida, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest’ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente; dovendo invece trovare applicazione, in siffatti casi, soltanto l’ulteriore sanzione pecuniaria prevista dall’art 180 del codice della strada».