Fra i vari obblighi che gravano sugli automobilisti ce n’è uno che per certi versi inaugura il nuovo anno e scandisce il calendario degli impegni. Anche quest’anno si tratta del bollo auto, che molti devono pagare entro il 31 gennaio 2012. Si tratta della data ultima per tutti coloro che hanno il bollo in scadenza a dicembre 2011, ma anche per chi ha immatricolato l’auto fra il 22 dicembre 2011 e il 21 gennaio 2012; solo i residenti in Piemonte e Lombardia che immatricolano l’auto dall’1 al 31 gennaio hanno tempo fino al 29 febbraio 2012. Vediamo cosa succede se non si rispetta questo termine di pagamento.
MODALITA’ DI PAGAMENTO – Per conoscere l’importo del bollo auto prima di pagarlo ci si può collegare all’apposita pagina ACI calcolo bollo, per poi rivolgersi ad uno degli operatori autorizzati. Fra questi si segnalano gli uffici ACI, i tabaccai, le poste, le banche e le agenzie di pratiche auto, 1.300 delle quali appartenenti al circuito Sermetra. Il vantaggio di rivolgersi a queste ultime è che si possono correggere eventuali dati errati negli archivi informatici, mettendo in regola la posizione fiscale contro eventuali futuri accertamenti e cartelle pazze. Il pagamento effettuato presso le agenzie pratiche auto non obbliga neppure l’automobilista a conservare la ricevuta per 5 anni, come accade per esempio con il “foglietto” del tabaccaio, dato che il tutto è iscritto nell’archivio versamenti della regione ed è recuperabile in un secondo momento.
MORE – Se il bollo auto viene pagato oltre il termine previsto del 31 gennaio, oltre alla tassa l’automobilista dovrà corrispondere anche le sanzioni e gli interessi calcolati in base ai giorni di ritardo. In caso di versamento effettuato entro 30 giorni successivi alla scadenza, si applica una sanzione pari al 3% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo (2,5% annuo). Quando si paga il bollo auto dopo il trentesimo giorno di ritardo ma non oltre un anno si applica invece una sanzione pari al 3,75% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo.